PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

      «2. Le previsioni di cui alla presente legge si applicano anche ai soggetti destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Art. 2.

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.